Cambio residenza in tempo reale

Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5, art., convertito in legge 4 aprile 2012 n° 35. 
Tali dichiarazioni anagrafiche sono:

· Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune
· Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero
· Dichiarazione di cambiamento nell'ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo)


Presentazione della dichiarazione.

Occorre presentare la dichiarazione compilando la modulistica ministeriale (vedi modulistica)
Nota : Occorre compilare il modulo correttamente, chiaramente e completamente in tutti i campi obbligatori contrassegnati con asterisco (*).
In caso contrario la dichiarazione non darà luogo al cambio di residenza.
Indicare l'indirizzo esatto e completo del numero civico.


Cambio di residenza con provenienza da altro comune o con provenienza dall'estero.

Cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso comune 

E' possibile presentare la dichiarazione attraverso una delle seguenti modalità:
per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di Decimoputzu- Ufficio


Anagrafe, Piazza Municipio 1 – 09010 Decimoputzu (Ca) 
- Via fax da inviare a: 070 96329211 – 0709633052 
- Telematicamente (specificando nell'oggetto "iscrizione anagrafica") ai seguenti indirizzi: 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- Di persona all'Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico da Lunedì a Venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

Nota: La trasmissione telematica può essere fatta:
- inviando (tramite il proprio indirizzo di posta elettronica) la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante (il modulo di richiesta deve essere firmato e poi acquisito tramite scanner) 
inviando la dichiarazione tramite la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune

Documentazione
  • documento di riconoscimento in corso di validità
  • passaporto per i cittadini extracomunitari e permesso/carta di soggiorno
  • per i cittadini comunitari,oltre al documento di riconoscimento, è necessario presentare eventuale documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta (lavoro subordinato/autonomo, motivi di studio, ricongiungimento familiare)
  • per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea la documentazione indicata nell'Allegato A (vedi sotto Modulistica)
  • per i cittadini appartenenti all'Unione Europea la documentazione indicata nell'Allegato B (vedi Modulistica)

Attenzione: i cittadini di Svizzera, Norvegia, Islanda, Repubblica di San Marino e Liechtenstein sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea.

I cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari devono seguire procedure diverse (vedi Approfondimenti sul web).


Tempi di procedimento
La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa e il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate. Dalla data della dichiarazione il cittadino può usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R., 445/2000.

Entro i successivi 45 giorni, dopo l'accertamento dei requisiti, senza che l'Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (silenzio - assenso, art. 20 leg41/1990), la nuova residenza si considererà confermata.
Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando con effetto retroattivo quella precedente. L'Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'autorità di pubblica sicurezza.


Informazioni utili
  • Occorre presentare la dichiarazione di residenza o di cambio di indirizzo entro venti giorni dalla data trasferimento da qualsiasi componente del nucleo familiare, purchè maggiorenne, i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.
  • In caso di coabitazione, deve essere indicato il nominativo di chi già occupa l'appartamento, al quale il Comune trasmetterà un avvio di procedimento della dichiarazione di residenza presso la sua abitazione
  • Se il nucleo familiare si è trasferito in un'abitazione dove sono già residenti altre persone e sussistono rapporti di parentele, affinità, matrimonio, convivenza, adozione, etc. con almeno una di loro, la persona o le persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia
  • Cambio di indirizzo sulla patente: è necessario che i dati della patente e delle targhe dei veicoli siano esatti e leggibili poichè in caso di errore il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrebbe non aggiornare correttamente la banca dati e non trasmettere la variazione dell'indirizzo sui documenti relativi. La comunicazione dei dati delle patenti e veicoli intestati deve avvenire contestualmente alla dichiarazione di cambio di residenza. In caso contrario, la comunicazione non potrà più essere inviata al Ministero dall'ufficio anagrafe ma dal diretto interessato all'Ufficio Motorizzazione
  • Il Ministero dei Trasporti entro 180 giorni spedirà al cittadino i tagliandi adesivi con il nuovo indirizzo da applicare sui relativi documenti. Se il cittadino non riceve gli appositi tagliandi entro il termine indicato deve rivolgersi al numero verde 800 -232323
  • Se il trasferimento al nuovo indirizzo comporta un cambiamento della Sezione Elettorale, il cittadino riceverà tramite posta l'etichetta autoadesiva da applicare alla tessera elettorale

Riferimenti Normativi
Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5)
D.P.R. 445/2000
Legge 241/1990 art.20, art. 75 e 76

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