REFERENDUM 2022 - VOTO DOMICILIARE

Referendum 2022 - voto domiciliare
Informazioni sul voto domiciliare
L’esercizio del diritto di voto degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione è disciplinato dall’articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1, della legge 7 maggio 2009, n. 46.

Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.
I suddetti elettori hanno l'obbligo di far pervenire, entro lunedì 23 maggio 2022 al Sindaco del Comune di Decimoputzu, nelle cui liste elettorali sono iscritti la seguente documentazione:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, un recapito telefonico, e corredata da copia della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore a giovedì 28 aprile 2022 (45° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'art. 1, comma 1, del D.L citato, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità del cosidetto “accompagnatore” per l’esercizio del voto.

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui sopra, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
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